SCHEDA SULLA PROPOSTA DI LEGGE CIRAMI (Modifica agli arrt. 45-49 c.p.p.)

L’ipotesi di rimessione, ovvero di trasferire un processo ad altro giudice e ad altra sede a causa delle condizioni ambientali, è del tutto eccezionale nel nostro ordinamento perché deroga al principio costituzionale secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.”

Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva all’art.55 la rimessione “per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.”

Tale formula era del tutto insoddisfacente per la sua genericità che non consentiva una individuazione precisa dei casi di spostamento del processo, tanto è vero che in numerosi casi venne utilizzata in modo assai discutibile ingenerando sospetti di manipolazione del processo.I casi più significativi si sono registrati in alcuni processi per delitti di mafia negli anni ’60, nel processo per la strage di Piazza Fontana, in quello per il disastro del Vajont ed in quello per le schedature Fiat.

Per tale ragione la Corte di Cassazione ha seguito, specie dai primi anni ottanta, un’interpretazione restrittiva della ipotesi di rimessione per legittimo sospetto, tanto da accogliere un limitatissimo numero di richieste.

Per questo la indicazione della legge delega del 1987 sul nuovo codice di procedura penale, che richiamava “la remissione…per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto”, venne attuata specificando nella previsione del codice attuale anche le circostanze in cui può prefigurarsi un “legittimo sospetto”; la remissione, infatti, può aver luogo con riferimento a gravi situazioni locali che pregiudicano la sicurezza o l’incolumità o la libertà di determinarsi delle persone che partecipano al processo, tali da turbarne lo svolgimento e non altrimenti eliminabili.

La proposta di legge Cirami, di modifica agli artt. 45-49 c.p.p., realizza un passo all’indietro andando oltre le stesse previsioni del Codice Rocco. Essa opera su piani differenziati, per un verso tentando di ampliare i casi di trasferimento del processo dall’una all’altra sede giudiziaria, per un altro rendendone più difficile la celebrazione dovunque essi siano incardinati e per un altro ancora dettando una disciplina ambigua e lacunosa dello stesso procedimento di rimessione.

I) - Sul primo versante, le modificazioni riguardano la possibilità di spostare il processo per: a)- la semplice sussistenza di situazioni locali (e non più di gravi situazioni locali) in grado di pregiudicare la sicurezza e l’incolumità pubblica; b)- legittimo sospetto, già previsto dal codice fascista e motivatamente espunto da quello vigente.

Delle due nuove previsioni la prima, stante l’estrema genericità della formulazione, presta il fianco a rilievi di illegittimità costituzionale per violazione del principio del giudice naturale, in quanto non viene ancorata ad un criterio selettivo delle circostanze da valutare caratterizzato da un giudizio di particolare eccezionalità delle stesse.

La seconda previsione, per i limiti interpretativi posti dalle sentenze della Corte costituzionale 3.5.1963 n. 50 e 22.6.1963 n. 109 che, con riferimento al legittimo sospetto di cui all’art. 55 c.p.p. abrogato, esclusero ogni discrezionalità di valutazione della Corte di cassazione, ancorando la nozione di “sospetto” a circostanze di natura oggettiva, non dovrebbe modificare un quadro interpretativo consolidato, dal quale sono pertanto escluse le chiavi introspettive di lettura e, quindi, le mere congetture, le preoccupazioni, le illazioni, i dubbi, i timori.

II) - Sul secondo versante, la previsione dell’obbligo di sospensione del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e dell’interdizione alla pronuncia della sentenza finché non sia definito il procedimento di rimessione, è in palese contrasto con la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996 n. 353 che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare la sentenza fino a quando non era intervenuta l’ordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava la richiesta di rimessione.

Va, comunque, ricordato che lo stesso codice Rocco non ammetteva, se non eccezionalmente (art. 57 c.p.p.), la sospensione del giudizio di merito e che l’attuale art. 47 c.p.p. consente alla Corte di cassazione di sospendere il processo in presenza, evidentemente, di valide ragioni; con la riforma si vuole introdurre invece una sospensione automatica del processo, anche se i motivi sono infondati.

III) - Sotto il terzo profilo, la mancata previsione del potere di un giudice (sia esso la Corte di cassazione, come voleva il codice Rocco, o il giudice designato da questa, come vuole l’attuale) di dichiarare se, e in quale parte, gli atti compiuti conservino efficacia, apre scenari nefasti, perché può essere intesa come esclusione della possibilità che gli atti compiuti conservino efficacia, con evidenti ricadute sulla efficacia dei processi e sul dovere di assicurarne una ragionevole durata. Inoltre la sottrazione alla Corte di cassazione, in questo caso giudice del merito, della facoltà di acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie per la verifica di sussistenza delle condizioni legittimanti lo spostamento del giudizio, introduce nel procedimento un’area di incertezza e di opacità che potrebbe premiare le più grossolane, aggressive e spregiudicate mistificazioni della “parte” privata, specie considerando che quella pubblica, e cioè la Procura presso il giudice di merito, non è presente all’udienza dinanzi alla Corte suprema e non può svolgere un contraddittorio “reale”.

L’effetto sicuramente più marcatamente negativo di questa riforma si individua nella previsione della sospensione automatica del processo. La previsione di una reiterazione, anche infinita di istanze di remissione, giunge all’assurdo di poter bloccare per un tempo indefinito un processo. Ma a ciò non può neppure porsi seriamente rimedio ipotizzando una limitazione della sospensione alla prima richiesta di rimessione. E’ infatti evidente che la prospettata limitazione verrebbe nei fatti vanificata dalla possibilità, nei processi con più imputati, di proporre, ciascuno per la prima volta e con motivi diversi, una istanza di rimessione che ogni volta determinerebbe legittimamente l’effetto sospensivo con l’ovvia conseguenza di paralizzare il processo.

Né può considerarsi utile un giudizio sommario sulla sola sospensione del processo da parte della cassazione in sede di valutazione dell’ammissibilità della richiesta di rimessione. Anzitutto perché tale giudizio, per avere un significato, dovrebbe svolgersi in tempi estremamente rapidi che non sono compatibili con la previsione dello svolgimento del procedimento in pubblica udienza; ma ancor di più perché, viste le caratteristiche del giudizio sulla istanza di rimessione, l’esame della sola istanza di sospensione rischia di esaurire già il giudizio sul fondamento della richiesta stessa.

Peraltro - come evidenziato - la norma attuale già consente di formulare l’istanza di sospensione del processo e non si vede quindi la necessità di creare un nuovo sub-procedimento che renderebbe solo più macchinosa la decisione.

In ogni caso è agevole ritenere che un allargamento dei casi di rimessione ad ipotesi poco precise e l’automatica sospensione del processo faranno registrare un consistente aumento delle richieste di rimessione, con l’effetto di rendere ancor più difficile il funzionamento della Corte di cassazione già costretta ad esaminare circa 50.000 ricorsi l’anno e con un pesante riverbero in termini di efficienza sull’intero sistema processuale.

a cura di Magistratura Democratica

 

XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 3102
(Legge CIRAMI)

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (Richiesta di rimessione). - 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304".

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000".

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende".

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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