L’ipotesi di rimessione,
ovvero di trasferire un processo ad altro giudice e ad
altra sede a causa delle condizioni ambientali, è del
tutto eccezionale nel nostro ordinamento perché
deroga al principio costituzionale secondo cui
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.”
Il codice di procedura penale del
1930 prevedeva all’art.55 la rimessione “per gravi
motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.”
Tale formula era del tutto
insoddisfacente per la sua genericità che non
consentiva una individuazione precisa dei casi di
spostamento del processo, tanto è vero che in
numerosi casi venne utilizzata in modo assai
discutibile ingenerando sospetti di manipolazione del
processo.I casi più significativi si sono registrati
in alcuni processi per delitti di mafia negli anni
’60, nel processo per la strage di Piazza Fontana,
in quello per il disastro del Vajont ed in quello per
le schedature Fiat.
Per tale ragione la Corte di
Cassazione ha seguito, specie dai primi anni ottanta,
un’interpretazione restrittiva della ipotesi di
rimessione per legittimo sospetto, tanto da accogliere
un limitatissimo numero di richieste.
Per questo la indicazione della
legge delega del 1987 sul nuovo codice di procedura
penale, che richiamava “la remissione…per gravi e
oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo
sospetto”, venne attuata specificando nella
previsione del codice attuale anche le circostanze in
cui può prefigurarsi un “legittimo sospetto”; la
remissione, infatti, può aver luogo con riferimento a
gravi situazioni locali che pregiudicano la sicurezza
o l’incolumità o la libertà di determinarsi delle
persone che partecipano al processo, tali da turbarne
lo svolgimento e non altrimenti eliminabili.
La proposta di legge Cirami, di
modifica agli artt. 45-49 c.p.p., realizza un passo
all’indietro andando oltre le stesse previsioni del
Codice Rocco. Essa opera su piani differenziati,
per un verso tentando di ampliare i casi di
trasferimento del processo dall’una all’altra sede
giudiziaria, per un altro rendendone più difficile la
celebrazione dovunque essi siano incardinati e per un
altro ancora dettando una disciplina ambigua e
lacunosa dello stesso procedimento di rimessione.
I) - Sul primo versante, le
modificazioni riguardano la possibilità di spostare
il processo per: a)- la semplice sussistenza di
situazioni locali (e non più di gravi
situazioni locali) in grado di pregiudicare la
sicurezza e l’incolumità pubblica; b)- legittimo
sospetto, già previsto dal codice fascista e
motivatamente espunto da quello vigente.
Delle due nuove previsioni la
prima, stante l’estrema genericità della
formulazione, presta il fianco a rilievi di
illegittimità costituzionale per violazione del
principio del giudice naturale, in quanto non viene
ancorata ad un criterio selettivo delle circostanze da
valutare caratterizzato da un giudizio di particolare
eccezionalità delle stesse.
La seconda previsione, per i limiti
interpretativi posti dalle sentenze della Corte
costituzionale 3.5.1963 n. 50 e 22.6.1963 n. 109 che,
con riferimento al legittimo sospetto di cui
all’art. 55 c.p.p. abrogato, esclusero ogni
discrezionalità di valutazione della Corte di
cassazione, ancorando la nozione di “sospetto” a
circostanze di natura oggettiva, non dovrebbe
modificare un quadro interpretativo consolidato, dal
quale sono pertanto escluse le chiavi introspettive di
lettura e, quindi, le mere congetture, le
preoccupazioni, le illazioni, i dubbi, i timori.
II) - Sul secondo versante,
la previsione dell’obbligo di sospensione del
processo prima dello svolgimento delle conclusioni e
della discussione e dell’interdizione alla pronuncia
della sentenza finché non sia definito il
procedimento di rimessione, è in palese contrasto con
la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996
n. 353 che dichiarava l’illegittimità
costituzionale dell’art. 47 c.p.p. nella parte in
cui non consentiva al giudice di pronunciare la
sentenza fino a quando non era intervenuta
l’ordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava
la richiesta di rimessione.
Va, comunque, ricordato che lo
stesso codice Rocco non ammetteva, se non
eccezionalmente (art. 57 c.p.p.), la sospensione del
giudizio di merito e che l’attuale art. 47 c.p.p.
consente alla Corte di cassazione di sospendere il
processo in presenza, evidentemente, di valide
ragioni; con la riforma si vuole introdurre invece una
sospensione automatica del processo, anche se i motivi
sono infondati.
III) - Sotto il terzo profilo, la
mancata previsione del potere di un giudice (sia esso
la Corte di cassazione, come voleva il codice Rocco, o
il giudice designato da questa, come vuole
l’attuale) di dichiarare se, e in quale parte, gli
atti compiuti conservino efficacia, apre scenari
nefasti, perché può essere intesa come esclusione
della possibilità che gli atti compiuti conservino
efficacia, con evidenti ricadute sulla efficacia dei
processi e sul dovere di assicurarne una ragionevole
durata. Inoltre la sottrazione alla Corte di
cassazione, in questo caso giudice del merito, della
facoltà di acquisizione d’ufficio delle
informazioni necessarie per la verifica di sussistenza
delle condizioni legittimanti lo spostamento del
giudizio, introduce nel procedimento un’area di
incertezza e di opacità che potrebbe premiare le più
grossolane, aggressive e spregiudicate mistificazioni
della “parte” privata, specie considerando che
quella pubblica, e cioè la Procura presso il giudice
di merito, non è presente all’udienza dinanzi alla
Corte suprema e non può svolgere un contraddittorio
“reale”.
L’effetto sicuramente più
marcatamente negativo di questa riforma si individua
nella previsione della sospensione automatica del
processo. La previsione di una reiterazione, anche
infinita di istanze di remissione, giunge
all’assurdo di poter bloccare per un tempo
indefinito un processo. Ma a ciò non può neppure
porsi seriamente rimedio ipotizzando una limitazione
della sospensione alla prima richiesta di rimessione.
E’ infatti evidente che la prospettata limitazione
verrebbe nei fatti vanificata dalla possibilità, nei
processi con più imputati, di proporre, ciascuno per
la prima volta e con motivi diversi, una istanza di
rimessione che ogni volta determinerebbe
legittimamente l’effetto sospensivo con l’ovvia
conseguenza di paralizzare il processo.
Né può considerarsi utile un
giudizio sommario sulla sola sospensione del processo
da parte della cassazione in sede di valutazione
dell’ammissibilità della richiesta di rimessione.
Anzitutto perché tale giudizio, per avere un
significato, dovrebbe svolgersi in tempi estremamente
rapidi che non sono compatibili con la previsione
dello svolgimento del procedimento in pubblica
udienza; ma ancor di più perché, viste le
caratteristiche del giudizio sulla istanza di
rimessione, l’esame della sola istanza di
sospensione rischia di esaurire già il giudizio sul
fondamento della richiesta stessa.
Peraltro - come evidenziato - la
norma attuale già consente di formulare l’istanza
di sospensione del processo e non si vede quindi la
necessità di creare un nuovo sub-procedimento che
renderebbe solo più macchinosa la decisione.
In ogni caso è agevole ritenere
che un allargamento dei casi di rimessione ad ipotesi
poco precise e l’automatica sospensione del processo
faranno registrare un consistente aumento delle
richieste di rimessione, con l’effetto di rendere
ancor più difficile il funzionamento della Corte di
cassazione già costretta ad esaminare circa 50.000
ricorsi l’anno e con un pesante riverbero in termini
di efficienza sull’intero sistema processuale.